Sciogliere la Ue/4 prosegue nel descrivere le motivazioni tecniche che conducono nel considerare l’Unione europea politica definitivamente superflua

Se oggi dovesse chiamare il Segretario di Stato americano con chi dovrebbe parlare per ricevere una risposta dalla Ue?

La Comunità ha pensato una sua politica estera anche se al momento l’Unione è molto più impegnata sugli aspetti interni di coordinamento tra Stati aderenti che esterni, al netto della guerra in atto sia nell’Europa orientale sia in Medio Oriente.

Tra gli aspetti che caratterizzano la politica estera comunitaria certamente un tocco d’originalità è contenuto nel concetto di “condizionalità esterna”.

Si tratta di una pressione condizionante (se non rispettata impedisce la prosecuzione dei contatti) per ottenere un risultato che potrebbe applicarsi in due ambiti:

  • economico;
  • sociale e politico (applicazione di diritti ritenuti fondamentali dalla UE in base all’attuale indirizzo politico).

La Comunità fa grande uso della condizionalità esterna applicata sia agli Stati in fase di trattativa per l’adesione sia in altre situazioni di trattativa.

Nei diversi casi già osservati è stata applicata la condizionalità unilaterale nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate (trattative indicate in codice come SPG), quindi verso i diritti umani (o comunque ritenuti tali) pretendendo che gli Stati aderenti rispettino alcune condizioni minime.

E’ stata applicata la condizionalità anche come protezione del bilancio dell’unione (un atteggiamento però rivolto alla politica interna della Comunità.

La prima volta che questo concetto è stato applicato fu con l’Accordo di Lomé del 1989 tra Comunità e gli Sati dell’Africa e dell’area del Pacifico.

Dal 1992 tale condizione è sistematicamente applicata in tutti gli accordi internazionali in una condizione di pre-adesione o di relazione tra Stati già aderenti.

La “condizionalità” presenta anche dei problemi interni non risolti per cui il ruolo del Parlamento su quest’aspetto è del tutto marginale. Quest’ultima istituzione in ambito di “condizionalità” vanta solo il diritto ad essere informato sugli atti che implicano l’attuazione di questi meccanismi trovandosi del tutto escluso dal processo decisionale

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