Razzismo sanitario come approfondimento. Il primo articolo è stato già pubblicato e indicato nel link visibile:

ecco il primo articolo pubblicato sull’argomento. E’ sufficiente cliccare sul link per accedere al testo.

Considerato il grande interesse che ha generato il primo studio serve un approfondimento sviluppato durante la lezione di diritto.

Agli infermieri in aula è stato spiegato come agire, in termini giuridici, nell’assenza di sistemi di protezione individuale.

La riflessione parte dall’articolo 2087 del Codice civile che fa obbligo AL DATORE DI LAVORO d’adottare le misure opportune. Qui si cita l’articolo:

…adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Il concetto è stato già enunciato dal combinato disposto degli articoli 35 e 41 della Costituzione .

L’art 35 della Costituzione sancisce una generica tutela del lavoro.

Mentre l’art. 41 “l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza….”

L’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, noto come legge 300/1970 conferisce al lavoratore il diritto di controllare l’applicazione delle norme.

Norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali nonché di “promuovere la ricerca e l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica”.

Quest’aspetto è solitamente delegato al rappresentante dei lavori, ma per delega, non per disinteresse!

Infine il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 noto a tutti come decreto sulla sicurezza.

Il concetto di sicurezza riguarda l’incendio, prevenzione, protezione, salubrità e quindi la sorveglianza sanitaria come applicazione pratica del concetto di salubrità.

Citando le fonti principali del concetto SICUREZZA E IGIENE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, emergono dei passaggi critici.

La mancata applicazione dell’art. 2087 del cc imponendo al datore di lavoro di “fare”, non esclude il lavoratore dal rispetto della legge altrimenti complice.

Un lavoratore, inoltre, chiamato in prima persona con l’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori a controllare la sua salute pur se per delega.

In pratica l’infermiere chiamato ad agire in ambito pericoloso-infetto, senza o privo di protezioni, SI FERMA nel rispetto della legge. Non va a casa, resta sul posto di lavoro ma incrocia le braccia in attesa dei dispositivi.

Va ripetuto il concetto: IL PERSONALE SANITARIO NON ABBANDONA IL POSTO DI LAVORO, MA NON AGISCE SUL PAZIENTE FINCHE’ NON AVRA’ LE PROTEZIONI.

Agire nella consapevolezza di non essere protetti espone il lavoratore alla diretta responsabilità della sua e altrui salute.

Ne consegue che se si ammala il sanitario, che ha agito senza protezione, va licenziato e paga i danni alla struttura e a chi ha infettato.

Ecco un aspetto oggi poco analizzato della vicenda che emerge dalla pandemia da polmonite cinese che va esplorato.

Chi sollecita questo punto di vista sono le diverse sentenze della Corte Costituzionale in ambito di diritto del lavoro.

Diverse sono le pronunce della Corte sulla responsabilizzazione del lavoratore cui è negato l’infortunio e soffre anche il licenziamento per non aver rispettato le regole.

Razzismo sanitario è il secondo spunto di riflessione sull’argomento.

Mentre nel primo si è discusso di personale sanitario coinvolto nella pandemia e l’insofferenza nel sentire solo decessi dei medici senza includere infermieri, farmacisti e altri, qui la riflessione è più precisa.

Al Razzismo sanitario forse seguirà un terzo, laddove dovessero pervenire ulteriori spunti di meditazione dai lettori.