Critica al pignoramento presso terzi applicato dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione coatta di una cartella esattoriale non pagata.

Una fattispecie di questo tipo accade quando il contribuente non ha onorato una cartella esattoriale, quindi l’Agenzia delle Entrate blocca il conto corrente bancario e procede al pignoramento presso terzi per quelle ipotetiche somme che il contribuente dovrebbe percepire. Ebbene questa prassi è errata. La stessa metodica è utilizzata anche dal legale che agisce per conto del cliente nel recupero forzoso di quanto non pagato. La procedura è sbagliata e qui se ne da prova.

Interessare i terzi per lì bloccare eventuali importi che sarebbe stati pagati al contribuente che non ha pagato in origine una certa cifra, E’ SEMPRE UN’AZIONE RITARDATA OVVERO PERVIENE A GIOCHI FATTI. Il contribuente ha sicuramente intrattenuto rapporti d’affari con quel nominativo o impresa che sia ma, solitamente, trattandosi di libero professionista ha concluso la consulenza o servizio. L’azione del fisco o di chi vuole impossessarsi del denaro, si configura in questa fattispecie come diffamazione. 

Ecco il punto: riabilitare il reato di diffamazione per chi, cercando il recupero del denaro, agisce su vecchi nominativi, “sparando a caso” nel tentativo di recuperare a massa quello che può, diffamando il contribuente.

La diffamazione del soggetto che dovrebbe pagare, porta a una possibile contrazione del reddito disponibile con l’effetto di bloccare l’azione di recupero. Di fatto un cane che si morde la coda.

Al contrario la legge, tutelando il debitore e imputando di diffamazione chi agisce nei termini del recupero presso terzi dovrebbe:

  • prima di tutto scrivere al contribuente moroso informandolo d’aver individuato una fonte di reddito;
  • in caso di NON risposta del debitore procedere verso terzi. In questo caso si difende la capacità reddituale del debitore che rappresenta la fonte per il ripiano del debito;
  • certamente la segnalazione di contribuente moroso, pur se postuma al rapporto di servizio prestato presso terzi, danneggia l’onorabilità del professionista moroso.

Evidentemente questi sono concetti troppo complessi per chi è incaricato dell’attività, infatti qui è elevata una critica al pignoramento presso terzi.