Perdite su crediti è un conto economico con il meno in dare e il più in avere. Appunti di ragioneria.

Perdite su crediti è un conto economico che si trova nel Bilancio in corrispondenza del Conto Economico. Essendo  Perdite su crediti  di natura “economica” registra il segno negativo in dare quindi il positivo in avere. Inizia con questo articolo una serie d’articoli a favore degli studenti di chiarimento, conto per conto, in ambito di Ragioneria (oggi chiamata economia aziendale). Esiste un’oggettiva difficoltà da parte degli alunni nel distinguere la natura del conto tra patrimoniale ed economico. 

Per ovviare a questo inconveniente s’invitano i docenti di categoria a moltiplicare gli esercizi sui mastri, oggi in disuso. La scuola pubblica italiana, purtroppo, al momento, non annovera tra le sue fila molti docenti adeguati di Ragioneria/economia aziendale. Si ricorda come il nastrino sia indispensabile per poter redigere il bilancio. Ovviamente le scritture sono strategiche e di supporto alla quadratura come narrazione dei diversi fatti accaduti in azienda giorno per giorno. Certamente le sole scritture non portano però alla redazione del bilancio che rappresenta il senso e fine della partita doppia.

Sul concetto “Perdite su crediti” abbiamo 2 aspetti da considerare:

  • la vicenda fiscale e legale;
  • l’interpretazione contabile ragionieristica. 

SUL PIANO FISCALE E LEGALE

Il conto Perdite su crediti trova la sua spiegazione nel Tuir – Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917, precisamente all’art. 101 capoverso 5. In questo articolo si spiegano i criteri per considerare “perduto” un credito. Di particolare interesse ci sono 2 dettagli:

  • non si possono “perdere” crediti oltre lo 0,5% all’anno;
  • sono considerati crediti di piccola entità quelli al di sotto dei 2.500 euro iva compresa. Nel caso l’azienda avesse ricavi superiori ai 100milioni, il piccolo credito è considerato quello non superiore a 5mila euro, iva compresa. 

Non vanno dimenticati, oltre la TUIR anche agli articoli 2423-bis del Codice Civile e 2426 al comma 1. Quindi le norme OIC 15. In tal senso la normativa è in vero fermento pur senza giungere a chiarezza.

ASPETTO RAGIONERISTICO

Nel caso, alla fine dell’anno, dei crediti non siano CERTI non è corretto mantenerli in conto. Si procede allora (OIC 15) alla costituzione di un fondo a futuro utilizzo. L’accantonamento al fondo svalutazione crediti va iscritto in Bilancio nel Conto Economico alla voce B.10.d) che si chiama: Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. Non va escluso che lo stesso accantonamento possa trovarsi anche alla voce B.14 – oneri diversi di gestione nel caso di una perdita su crediti certa e inequivocabile, non soggetta a valutazione.

Diverso è il concetto SVALUTAZIONE CREDITI che rappresenta altro conto economico seguendo altro articolo.