Deroga, ovvero derogare, deviare da un percorso stabilito. Come noto e purtroppo, sul bilancio d’esercizio non gravano solo regole di ragioneria (accettabili) ma anche e troppe norme di legge. In pratica il bilancio è stato snaturato diventando spesso più un discorso legislativo che contabile. In questa violenza, ai danni della chiarezza di bilancio, si verificano molti eventi sui quali ragionare.

L’eccesso di leggi sul bilancio non rende questo documento meno “falso” di quanto non sia.

In ambito formativo ci sono degli abusi.

L’insegnate di contabilità, specie nel contesto universitario, frequentemente e con volontà, perchè non preparato sul tema, sbanda dal suo percorso, impelagandosi nella sfera giuridica del bilancio. 

Abbiamo troppi insegnanti di bilancio che provengono dai licei anzichè dal Ragioneria!

Questo è un danno.

Un danno perchè abbiamo studenti universitari d’economia che non sanno redigere un bilancio, ma ne sanno molto sui dettagli di legge. Un tale dirottamente dell’asse formativo, dalla sostanza al formale giuridico, conduce a gente che non sa da che parte leggere il bilancio.

E’ sufficiente chiedere a un laureato in economia la differenza tra stato patrimoniale e conto economico, per accorgersi che non ha capito nulla. Però sulla deroga all’articolo 2425 commi 4 e 5 e sull’articolo 2423 comma 2 sanno “tutto”. Ecco in cosa si sostanzia la devianza in ambito formativo relativamente al bilancio.

Andrebbero distinti i corsi tra giurisprudenza ed economia.

Ciò non avviene determinando una totale confusione e prevalenza dei primi sui secondi. Che peccato!

Abbiamo gente che non sa gestire un bilancio, benché laureata in economia!

Scendendo nel dettaglio giuridico, in questa sede appena tollerato al limite del rigetto, la deroga all’art. 2423 è un concetto complesso.

Le fonti dell’argomento sono:

  • il Codice Civile;
  • la direttiva Ue 34 del 2013;
  • le modiche apportate alla legge e consuetudine contabile dal DL 139 del 2015;
  • i principi contabili nel confronto tra quelli nazionali (OIC) e internazionali (IASB);
  • diversi principi contabili nazionali (13, 15,16, 19 e 20)

La deroga riguarda 3 aspetti:

a – quando un dato è irrilevante;

b – in casi eccezionali si deroga dai principi;

c – ancora, in casi eccezionali, è possibile modificare i criteri di redazione del bilancio.

La riflessione sulla deroga all’articolo 2423 prosegue in altro studio.