Apprendistato lezione 3. Molestie sul lavoro. Parte prima. Una studentessa confida d’essere soggetto di molestia sessuale da parte del tutor. Che cosa si deve fare in questo caso?

Apprendistato lezione 3, una delle lezioni più difficili da svolgere: la molestia sul lavoro e quella sessuale nello specifico! Una studentessa confessa in privato d’essere soggetto di avance sessuali da parte del tutor e non sa come gestire l’attacco. In tutta onestà il tema è di difficile trattazione anche per la cattedra. Nel disagio a confessare quanto accade ma anche nel commentare e consigliare, nasce questa lezione. Apprendistato lezione 3 qui anticipata solo nella prima parte NON si offrono AL MOMENTO CONSIGLI per un motivo semplice. Serve una ricerca.

Per offrire delle risposte adeguate la cattedra ha la volontà d’interessare le seguenti autorità ed esperti:

  • un avvocato penalista
  • un consulente del lavoro
  • un funzionario della Polizia di Stato
  • un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri
  • l’Ispettorato del Lavoro.

Per poter coordinare tutte le possibili risposte che perverranno da questi organi dello Stato serve tempo. Questa lezione anticipa che il tema è stato RECEPITO E IN CORSO DI ELABORAZIONE. Mano a mano che le risposte perverranno verranno qui pubblicate a beneficio sia degli apprendisti sia di ogni lettore.

Una precisazione. Il contratto di apprendistato è per ragazzini e ragazze. I pedofili sono coloro che non sanno indirizzare la sessualità verso i coetanei (adulti) e ripiegano verso chi non sa difendersi (i ragazzini). La pedofilia è anche un bisogno di potenza, controllo e onnipotenza. In realtà, andando oltre il solo aspetto sessuale, approfittarsi degli apprendisti significa affiancarsi ai pedofili. La reale differenza è minima. Peccato che in un caso ci sia un’importante sanzione penale e al contrario quasi nulla in ambito sociale, lavorativo e retributivo. Concludendo, approfittarsi dei ragazzi e ragazze, in contratto di apprendistato, non distacca molto l’azienda che se ne approfitta dalla responsabilità penale del pedofilo.