CC, ovvero Codice Civile, all’articolo 2423bis qui in approfondimento nel suo terzo studio presente in questo sito.

Questo approfondimento concerne il metodo retroattivo.

Si era rimasti alla costituzione della “Riserva di utili” che deriva dal minore utile ri-conteggiato nei precedenti CE. Il minor utile emerge dall’aver inserito gli interessi negativi, in CE, della costruzione in economia in atto nei primi 3 anni di questo progetto di cui ora siamo al quarto. Con questo inserimento nel CE, l’utile per forza di cose scende, perchè si carica quegli interessi che prima erano dentro la costruzione in economia. La somma dei singoli importi in meno di utile per 3 anni determina la riserva. 

In pratica: anno 1, minore utile per 10, anno 2 minor utile per 7, anno 3 con meno 8, la riserva sarà: 10 + 7 + 8  = 25

Il calcolo della riserva possiamo definirla FASE 1.

Calcolata la riserva serve, nel bilancio dell’anno 4 ridefinire il valore dell’impianto. Un valore che si vedrà sottratto l’importo di quanto ora è “Riserva di utili” (quel 25 che abbiano prima ipotizzato). In pratica è sempre lo stesso importo che funge sia da Riserva sia sottratto all’impianto in costruzione.

Chiarito questo passaggio si redige il CE del 4° anno confrontandolo direttamente con quello del 3° anno ADATTATO. Qui siamo nella FASE 2.

In pratica abbiamo 2 CE a confronto. In quello adattato s’inseriscono gli interessi che prima non erano stati conteggiati (nel terzo anno) ma ora presi in considerazione.

Da questo confronto si passa al PROSPETTO DELLE RISERVE che rappresenta la FASE 3.

Le fasi sono in tutto 4 per cui siamo a buon punto; la quarta si chiama PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO.

Nel prospetto delle riserve (la parte più complessa dell’intero procedimento) ci sono 4 voci:

  • riserve di utili all’inizio dell’esercizio: posti in due colonne distinte per anno 4 e anno 3;
  • correzione per cambiamento della politica contabile: anche questi suddivisi in colonna per l’anno 4 e l’anno 3;
  • Riserve di utili all’invio dell’esercizio dopo la correzione: per i due anni;
  • utile d’esercizio: sui 2 anni.

Per ragioni di spazio il CC art.2423bis comma 2 prosegue in altro studio.