Gravidanza/1 prosegue la serie già aperta su questo tema che segue allo straordinario e la malattia come naturale sviluppo del corso paghe e contributi.

Chiarite le fonti legislative ora i punti nodali per poter gestire l’argomento.

Ci sono due tipi di congedo:

  • il congedo di maternità o paternità che si riferisce all’astensione obbligatoria;
  • quindi il congedo parentale che si riferisce all’astensione facoltativa.

Vuol dire che nella gravidanza c’è un obbligo d’assenza (5 mesi, 2 prima del parto e 3 successivamente o al limite tutti e 5 post parto) e la facoltà d’assentarsi senza perdere il posto di lavoro. Ovviamente la remunerazione muta nel senso che:

a – c’è un contributo da parte dell’INPS pari all’80% della remunerazione;

b – quindi l’integrazione da parte del datore di lavoro che è normalmente in grado di portare al 100% il salario della dipendente integrando il restante 20%. Però per avere la certezza di tale procedura d’integrazione da parte del titolare dell’azienda è sempre opportuno avere la conferma dal contratto collettivo di lavoro;

c – esiste anche la possibilità che la mamma decida di restare a casa per accudire la prole oltre la scadenza dei complessivi 5 mesi fino al 12° anno di vita del bimbo. In tal caso l’INPS copre il solo 30% della retribuzione maturata dalla mamma alla data dell’uscita temporanea dal lavoro. Questo dettaglio del 12° anno d’età del giovane cittadino emerge da quanto statuito dal Decreto legislativo del 30 giugno 2022 numero 105. L’argomento rientra nei CONGEDI PARENTALI.

CONCETTO DI CONGEDO PARENTALI

I periodi indennizzabili possono arrivare fino a un massimo di nove mesi:

  • 30% della retribuzione per tre mesi, per ciascun genitore non trasferibili tra loro;
  • 30% della retribuzione per altri 3 mesi che spettano ad entrambi i genitori goduti in alternativa tra loro (non insieme).

Quando il periodo di congedo parentale si prolunga oltre i 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, come già anticipato è si può spingere  fino ai 12 anni di età del bambino con un’indennità pari al 30% della retribuzione se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS.

Gravidanza/1 prosegue.