Apprendistato lezione 7. Indennità di trasferta specie per frequenza corso. Gli apprendisti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e per il pasto in trasferta e per la frequenza dei corsi obbligatori?

Apprendistato lezione 7 dedicata al diritto del rimborso delle spese di viaggio e vitto per l’apprendista fuori sede, in servizio, per ordine dell’azienda. Accade che in occasione della frequenza di corsi obbligatori agli apprendisti non venga riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di vitto. Perchè questi abusi? Non si riesce a capire perchè il contratto d’apprendistato debba essere così vittima di una massa d’abusi da parte delle aziende! Sicuramente gli apprendisti sono dei ragazzini che stanno imparando il lavoro ma proprio per questo non è giusto intimorirli o abusare della loro paura nel chiedere.

La questione del rimborso delle spese di viaggio e di vitto francamente non dovrebbe neppure porsi! Comunque procedendo passo dopo passo emergono dei passaggi importanti che sono:

a) l’apprendista è un dipendente come tutti gli altri per quanto soggetto a formazione obbligatoria;

b) all’atto dell’assunzione viene indicato sul contratto di lavoro una sede di lavoro. Ogni impiego diverso da quella sede comporta un rimborso spese. Infatti il luogo della prestazione lavorativa costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro. Non solo, la legge obbliga il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, a comunicare al lavoratore subordinato, nel contratto individuale di lavoro o nella lettera di assunzione, “il luogo di lavoro”.  In mancanza di un “luogo di lavoro fisso o predominante, serve l’indicazione che il lavoratore e’ occupato in luoghi diversi.” (D.Lgs. n. 152/97; D.Lgs. 297/02).

Il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere direttivo, può unilateralmente decidere di far svolgere la prestazione di lavoro in luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro (ius variandi), attraverso 3 istituti:

1. trasferta

2. trasferimento

3. distacco

Ne consegue che la trasferta rientra tra i poteri organizzativi e direttivi del datore (art. 2104 c.c.) e non è soggetta al consenso del lavoratore (Cass. n. 16812 del 27.11.02). La trasferta è solitamente regolata contrattualmente pertanto occorre fare riferimento alle norme specifiche. In genere si rinvia alla validità delle previsioni di cui all’art. 8, L. 148/2011 (contratti di prossimità) e dell’art. 51 del D.lgs 81/2015 (Jobs Act).

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