Legittima difesa. Nell’Italia del diritto del 2026 un tema di questo tipo non può che richiamarsi alla condanna inflitta a un privato che, difendendosi, ha esploso dei colpi di pistola uccidendo e ferendo i malfattori appena usciti dalla sua proprietà. La condanna inflitta al cittadino ha sollevato degli importanti interrogativi sul concetto di legittima difesa, uso della forza e diritto penale.

I fatti sono noti. Dei criminali violando la proprietà privata con scopo di rapina, pare che abbiano anche malmenato i componenti della famiglia o forse è accaduto nel passato per altra rapina. Una cosa è certa, consumato il reato ed uscendo dall’abitazione, i malfattori sono bersagliati a colpi di pistola dalla vittima che ne uccide uno e ferisce gli altri. La giustizia non solo condanna il cittadino che ha reagito, ma gli impone addirittura il pagamento dei danni alle famiglie dei rapinatori.

Sulla base di questi fatti emergono delle considerazioni.

Indubbiamente la normativa vigente è imperfetta e ciò non esime però la magistratura da una più congrua lettura della norma nel fatto specifico.

Nel dettaglio, laddove nel diritto negativo esistono le pertinenze quale ambito di responsabilità del proprietario, non si comprendere come le stesse non possano valere nel diritto positivo ampliando l’area di reazione del proprietario e quindi della sua legittima difesa reagendo ad un’aggressione.

Non pare che il cittadino abbia inseguito i criminali nel centro cittadino per giustiziarli con spirito di vendetta, ma al contrario, la reazione della vittima è avvenuta nei pressi della proprietà privata e forse esattamente all’interno di quelle “pertinenze” che restano valide come diritto negativo e responsabilizzazione del proprietario per danni arrecati alle cose ed alle persone.

Ecco dove il giudice inquirente ha espresso l’integrale limite della sua capacità analitica del fatto. E’ anche mancata sia un’interpretazione analogica dell’ordinamento giuridico (la tutela della proprietà) sia di merito (l’estensione del concetto di spazio dove applicare la legittima difesa).

Va anche osservato che il giudice è appena un dipendente statale limitato alla sola esecuzione della legge dove sarebbe stata opportuna una lettura “politica” dei fatti accaduti. Ed ecco che qui compare il vero responsabile della vicenda!

E’ la politica, che attraverso i suoi strumenti, avrebbe dovuto compiere un passo in avanti attraverso sia una migliore formulazione del dettato legislativo sui limiti dell’applicazione della legittima difesa, sia con il successivo e riparativo strumento di grazia presidenziale. 

Conclusione: Un vecchio detto romano recita: l’Italia è la culla del diritto che cullandolo s’è addormentato.


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