Articolo 53 RI. Commento dal Prof Carlini
Articolo 53 del Regolamento degli Intermediari finanziari - commento. Art. 53 - (Condizioni d'ammissibilità degli incentivi) 1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale: 1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di [...]