CORSO DI RECUPERO CREDITI



Appunti Scritti dal Prof. Giovanni Carlini, cattedra di Sociologia e Marketing

Fascicolo 3 –I rimedi esperibili, le strategie bancarie di recupero, la revocatoria

A) I RIMEDI ESPERIBILI
Gli accordi di rientro
Spesso è inutile inviare raccomandate al cliente per fargli regolarizzare la posizione scaduta, perché in caso di fallimento (oggi, tra il finire del 2009 e il 2010 rischio assolutamente da prendere in seria considerazione!) quando il curatore acquisirà agli atti questa corrispondenza, potrà dimostrare che noi eravamo a conoscenza dello stato d’insolvenza del fallito e ci coinvolge nella revocatoria.
Per vedere cos’è la revocatoria come concetto giuridico vedi appunti nel box.

BOX 1 

REVOCATORIA ORDINARIA E FALLIMENTARE

Concetto base: la prova della conoscenza dello stato di dissesto costituisce il presupposto soggettivo in base al quale il curatore avvia le azioni di revocatoria fallimentare.

La Revocatoria ordinaria

Il Codice Civile consente al creditore numerose strade da seguire per avere soddisfazione contro il debitore inadempiente. Uno degli strumenti previsti dal nostro ordinamento è l’azione revocatoria ordinaria (definita tale per distinguerla dalla più complessa revocatoria fallimentare), già nota nell’antica Roma come “actio pauliana”.
Il presupposto è quello in cui il debitore svende i propri beni o magari li intesta alla moglie per evitare che i creditori possano espropriarli. Se sono presenti congiuntamente alcuni requisiti indicati dalla legge, però, l’atto in questione è inefficace verso il creditore. 
Inefficacia non significa nullità: l’atto è valido verso chiunque, tranne che verso il creditore agente, che può far valere il suo diritto e, ad esempio, espropriare il bene in questione o comunque non subire gli effetti di quell’atto.
Tuttavia, esiste anche una terza persona insieme a cui l’atto è stato compiuto, e la sua eventuale buona fede deve essere ugualmente garantita dal legislatore.
Per far quadrare il cerchio, gli elementi richiesti dal codice perché si possa avviare una revocatoria ordinaria sono: uno o più atti dispositivi mediante i quali il debitore ha apportato delle modifiche al proprio patrimonio; il “periculum damni”, ossia il rischio concreto che tali atti abbiano ridotto significativamente il patrimonio del debitore, tanto da mettere in difficoltà le possibilità del creditore di trovare soddisfazione; il “consilium fraudis”, cioè la precisa consapevolezza del debitore di creare danno al creditore con queste vicende. 
Se l’atto è a titolo gratuito, non occorre altro; se invece è a titolo oneroso, occorre anche la “partecipatio fraudis”, ovverosia la complicità del terzo col debitore al fine di danneggiare il creditore. 
La Revocatoria fallimentare
Qui si intende la nuova revocatoria fallimentare di cui al Decreto Legge 14.3.2005 n.35 convertito in legge il 14 maggio 2005 con il numero 80.
L’art. 67 della Lex fallimentare è sostituito dal seguente:
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cià che a lui è stato dato o promesso;
b) gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione;
c) i pegni e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per i debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni e le ipoteche giudiziarie o volontarie costituite entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione per debiti scaduti.
Sono ancora revocati se il curatore prova che si era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, i pagamenti debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione.
Non sono soggetti alla revocatoria:
1) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
2) le rimesse effettuate su un conto bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente l’esposizione debitoria del fallimento nei confronti della banca;
3) le vendite a giusto prezzo di immobili a uso abitativo;
4) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento aziendale;
5) i pagamenti e le garanzie posti in essere in concordato preventivo;
6) i pagamenti per paghe e contributi come professionisti e consulenti;
7) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza;
Le nuove norme non si applicano dopo il 17 marzo 2005. (art. 2)
In estrema sintesi le novità salienti sono:
– dimezzamento dei tempi del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare (da 2 a 1 anno)
– determinazione della misura della sproporzione che determina la revoca dei contratti;
– individuazione di una serie di azioni non soggette a revocatoria.
QUESTO IN SINTESI, nel dettaglio:
ART. 64
ATTI A TITOLO GRATUITO 
Sono privi di effetto, quindi INEFFICACI RISPETTO AI CREDITORI, SE COMPIUTI DAL FALLITO NEI DUE ANNI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, GLI ATTI A TITOLO GRATUITO, ESCLUSI I REGALI D’USO E GLI ATTI COMPIUTI IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE O A SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’, IN QUANTO LA LIBERALITA’ SIA PROPORZIONATA AL PATRIMONIO DEL DONANTE. 

ART. 65
SONO PRIVI DI EFFETTO, INEFFICACI RISPETTO AI CREDITORI, I PAGAMENTI DI CREDITI CHE SCADONO NEL GIORNO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO O POSTERIORMENTE, SE TALI PAGAMENTI SONO STATI ESEGUITI DAL FALLITO NEI DUE ANNI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
La legge fallimentare opera una sostanziale distinzione tra gli atti del debitore, compiuti nel biennio ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, REVOCATI DI DIRITTO E QUELLI REVOCABILI A CURA DEL CURATORE IN BASE AD UNA PRESUNZIONE RELATIVA DI CONOSCENZA DELL’INSOLVENZA DA PARTE DEL TERZO, CHE è AMMESSO A FORNIRE LA PROVA CONTRARIA. 

Nella prima categoria rientrano:
a) gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utlità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. 
b) pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 
Gli altri invece sono d’azione del curatore.

ART. 66
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA 


Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, che dei suoi aventi causa nei casi sia proponibile contro costoro . 
Attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria i beni usciti dal patrimonio continuano a costituire una garanzia per i creditori, la responsabilità del terzo contraente trova invece la sua giustificazione nell’aver questi acquistato un bene ancora vincolato a garanzia.
L’eventus danni, (la partenza del tutto di cui stiamo parlando) è il presupposto oggettivo per l’esperimento dell’azione che viene individuato nello stato di insolvenza o nel suo aggravamento, dovendosi dimostrare il nesso causale tra l’atto revocando e lo stato di insolvenza o l’aggravamento delle stessa.
Una volta dichiarato il fallimento ogni iniziativa diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore spetta al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o a proseguire l’azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Si ritiene che il curatore sia l’unico soggetto legittimato all’esercizio anche dell’azione revocatoria ordinaria.
L’azione revocatoria ordinaria del singolo creditore pendente, allorché il debitore sia dichiarato fallito, diviene improcedibile, ma ciò solo se ed in quanto il curatore intervenga nel processo pendente nell’interesse della massa, subentrando nella stessa azione. 
Effetti: in tema di revocatoria ordinaria, promossa in sede fallimentare, il bene oggetto della vendita di cui si chiede la revoca non possa essere restituito, perché successivamente alienato a titolo oneroso ad un terzo, subacquirente di buona fede, il fallimento può chiedere la condanna del primo acquirente al pagamento del valore del bene stesso.
Le differenze tra Revocatoria ordinaria e fallimentare attengono a 2 sostanziali profili: 
a) le condizioni di esercizio; 
b) i termini di prescrizione. 
Nel fallimento l’azione revocatoria è esperibile dal curatore non solo nei confronti del primo acquirente dal fallito, ma anche nei confronti degli aventi causa da quest’ultimo quando sino acquirenti in mala fede, tuttavia in questo caso è sempre revocatoria ordinaria, che ha come necessario presupposto l’esercizio della revocatoria fallimentare art. 67 nei confronti dell’atto del fallito, che è all’origine della catena dei trasferimenti e la conseguente dichiarazione di inefficacia di tale atto. 
La mala fede del primo acquirente deve individuarsi nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabili l’atto compiuto dal fallito, l’acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.
Quanto alla prova, mentre la revocatoria fallimentare è sorretta dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del primo acquirente, per i subacquirenti la dimostrazione della revocabilità sia del primo atto sia degli atti successivi, costituisce ONERE PROBATORIO GRAVANTE SULL’ATTORE. 

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA REVOCATORIA E’ DI 5 ANNI,

PER LA REVOCATORIA ORDINARIA ART. 2903 IL TERMINE DECORRE DALLA DATA DELL’ATTO.

PER LA REVOCATORIA FALLIMENTARE IL DIRITTO Può ESSERE FATTO VALERE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO . 

ART. 67
LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE 
Nella revocatoria a cura del curatore sono compresi gli atti: 
ATTI A TITOLO ONEROSO CON SPROPORZIONE NELLE PRESTAZIONI
Sono revocabili da parte del terzo, gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. 
La revocabilità risulta circoscritta ai soli atti onerosi posti in essere nell’anno (e non più nel biennio) ANTERIORE AL FALLIMENTO E VIENE RICHIESTA LA SUSSISTENZA DI UNA SPEREQUAZIONE SUPERIORE AL 25% tra le obbligazioni del fallito e la prestazione resa o assunta dalla controparte. (il creditore deve dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza)
Quanto alla prima condizione decorso il prescritto termine annuale l’atto sarà revocabile, ricorrendone i presupposti – con l’ordinaria azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ed il curatore dovrà provare la conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi. 

ATTI ESTINTIVI DI DEBITI PECUNIARI

Sempre in base al nuovo art. 67 L.F. sono altresì revocabili gli atti estintivi DI DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI alla dichiarazione del fallimento (che altrimenti rienterebbero nella sfera applicativa art. 65) non effettuati con denaro o altri mezzi NORMALI DI pagamento se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. 

GARANZIE REALI


Sono revocabili su iniziativa del curatore fallimentare i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti anteriormente alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti NON SCADUTI.
La novità consiste nel dimezzamento del periodo sospetto, con la conseguenza che l’azione è esercitatile SE LE GARANZIE SONO STATE COSTITUITE NELL’ANNO ANTERIORE alla dichiarazione di fallimento e non più nel biennio. 
Analogo discorso vale per i pegni, anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro SEI MESI anteriori alla dichiarazione di fallimento PER DEBITI SCADUTI. 
Debiti SCADUTI garanzie costituite entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
Debiti NON SCADUTI su garanzie costituite nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento 
La costituzione della garanzia prima che il credito sia scaduto è sintomo di insolvenza ( e di conoscenza dell’insolvenza) assai più che la costituzione dopo che la scadenza del credito, essendo la naturale che un creditore si premunisca di fronte all’insolvenza non solo attuale, ma anche futura quando c’è stato l’inadempimento.
ATTENZIONE AL COMMA 3 DELLO STESSO ARTICOLO:
Non sono soggetti a revocatoria i piani di risanamento e gli atti svolti da una banca a favore di un’impresa in difficoltà, che ovviamente sono stati eseguiti in conoscenza dello stato di insolvenza.

PAGAMENTI DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI


Sono infine revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
REVOCATORIA FALLIMENTARE – IL PERIODO SOSPETTO
ATTI SOGGETTI A REVOCATORIA, SALVO CHE L’ALTRA PARTE PROVI CHE NON CONOSCEVA LO STATO INSOLVENZA DEL DEBITORE DISICIPLINA ATTUALE 
Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso Un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento 
Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento Un anno anteriore alla dich. Fall. 
Pegni, anticresi e le ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti Un anno anteriore alla dich. Fall 
Pegni, anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti ATTENZIONE CHE IL DIMEZZAMENTO DEI TERMINI VALE SOLO per le procedure avviate dopo il 17.3.2005 Sei mesi anteriori alla dichiarazione fallimento 
Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore Sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento 
Anticresi: contratto che obbliga il debitore a consegnare al creditore un immobile a titolo di garanzia del debito, il creditore percepisce frutti, imputandoli agli interessi e quindi al capitale
Una volta soddisfatto il debito e comunque non oltre 10 anni il creditore deve riconsegnare il bene. 

GLI ATTI ESONERATI DALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE

Novità assoluta è l’elencazione contenuta nel terzo comma art. 67 degli atti esclusi dal raggio d’azione della revocatoria fallimentare. 
pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso. 
Rimesse effettuate su un conto corrente bancario , purchè non abbia ridotto in maniera CONSISTENTE E DUREVOLE l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. 
vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo , destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, in tal caso le esigenze abitative dei familiari, sono ritenute prevalenti sulle istanze creditorie, con la duplice condizione della DESTINAZIONE ABITATIVA E ACQUISTATO PER UN GIUSTO PREZZO. 
ATTI, PAGAMENTI E GARANZIE CONCESSE SUI BENI DEL DEBITORE , purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Il legislatore ha inteso finalizzare le iniziative del debitore al risanamento dell’impresa. 
gli atti e pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di procedure per evitare il fallimento. Atti realizzati in esecuzione del concordato preventivo , dell’amministrazione controllata o degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti. 
Pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate da dipendenti ed altri collaboratori anche non subordinati del fallito. Questo per favorire il superamento della crisi dell’impresa (oneri sociali) 
Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
Art. 67 bis 155 e 156
ART 67 BIS

PATRIMONI DESTINATI AD UNA SPECIFICO AFFARE

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447 bis c.c. sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto oggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE


Disciplina civilistica
In particolare ai sensi del’art. 2447 bis c.c. le SpA possono:
costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, in ogni caso non possono essere costituiti per un valore superiore al 10% del patrimonio netto della società convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi. L’effetto più rilevante consiste nell’isolare una parte del proprio patrimonio esistente sotto il profilo della responsabilità.
Il patrimonio segregato infatti NON E’ GENERALMENTE AGGREDIBILE DAI CREDITORI SOCIALI SE NON PER LA PARTE SPETTANTE ALLA SOCIETA’ DEI FRUTTI E PROVENTI DERIVANTI DALLO STESSO. 
Inoltre per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la società risponde in linea di principio limitatamente al patrimonio ad esso destinato, a meno che non si tratti di obbligazioni derivanti da fatto illecito. 

INCAPIENZA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Sulla particolare questione dei diritti dei creditori del patrimonio destinato ad uno specifico affare rimasti insoddisfatti in toto o solo in parte, l’ultima tesi ha escluso per questa ipotesi la fallibilità sia del patrimonio destinato che dell’intera società. Questa tesi è fondata sull’intero quadro normativo da cui risulta:
– come i creditori particolari del patrimonio possono soddisfarsi solo sullo stesso e nei limiti dello stesso, ma non hanno ulteriore possibilità satisfativa concorsuale (sopportando così l’intero rischio dell’affare. 
– che il legislatore non ha fatto un’espressa scelta nel senso della fallibilità del patrimonio e quindi non pare possa estendersi in via interpretativa al patrimonio separato la disciplina dell’impresa insolvente. (il patrimonio particolare incapiente al soddisfacimento dei creditori non porta al fallimento dell’impresa) 
Si pensi alla posizione giuridica degli amministratori che, da un lato continuerebbero ad essere pienamente legittimati a gestire il patrimonio generale e dall’altro incorrerebbero relativamente al patrimonio speciale, nella capacità amministrative derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
INSOLVENZA DELLA SOCIETA’ 
Nel caso di finanziamento destinato, per espressa questione normativa, se l’affare continua (attraverso esercizio provvisorio) il finanziatore potrà soddisfarsi sui proventi, altrimenti avrà diritto di insinuazione nel passivo fallimentare per il creditore residuo. 
Invece se la società ha scelto la strada della segregazione patrimoniale, in assenza di espresse previsioni da parte della disciplina fallimentare, una parte degli autori ha escluso la partecipazione dei creditori particolari al concorso fallimentare. 
È possibile la prosecuzione dell’affare tramite un esercizio provvisorio per il soddisfacimento che la prosecuzione potrebbe garantire non solo nei confronti dei creditori particolari, ma anche di quelli generali che potrebbero profittare del ricavo residuo dell’azienda tenuta in vita. 
Ai sensi dell’art. 2447 novies la liquidazione del patrimonio destinato non è obbligata ma solo possibile se richiesta dai creditori particolari insoddisfatti.
Con riferimento all’azione revocatoria fallimentare, il nuovo articolo 67 bis ne estende espressamente l’ambito applicativo anche agli atti dispositivi che incidono sul patrimonio destinato ad uno specifico affare, ad una condizione: GLI ATTI DISPOSITIVI SONO REVOCABILI SOLO SE PREGIUDIZIEVOLI PER IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’. 
La valutazione dell’eventus danni, pertanto deve essere parametrato alla generale situazione patrimoniale della società e non al patrimonio segregato isolatamente considerato. 
Il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria è rappresentato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

Art. 155 L.F. 
Quanto agli effetti del fallimento della società sul patrimonio destinato, l’art. 155 prevede la liquidazione di quest’ultimo mediante cessione a terzi, secondo le regole della liquidazione dell’att ivo fallimentare al fine di conservare la funzione produttiva, ove ciò non sia possibile, l’applicazione delle disposizioni sulla liquidazione delle società 
In caso di dichiarazione del fallimento della società, l’amministrazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata. 
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio od il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare.

Art. 156 L.F. 
INSOLVENZA DEL PATRIMONIO DESTINATO 
Nella diversa ipotesi di patrimonio destinato insufficiente a soddisfare i diritti dei creditori particolari, il nuovo articolo 156 stabilisce che, a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. 
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata.
La violazione dellle regole della separazione dei patrimoni è perseguibile sul piano della responsabilità, la norma prevede infatti che il curatore possa agire in responsabilità contro gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo ai sensi art. 146.

Art. 68
Pagamento di cambiale scaduta 
Il pagamento di un debito cambiario da parte di un qualsiasi firmatario nei cui confronti sia stato dichiarato il fallimento soggiace alle regole generali sulla revocatoria fallimentare dei pagamenti del fallito.
Tuttavia il successivo art. 68 L.F. stabilisce che NON PUO’ ESSERE REVOCATO IL PAGAMENTO DI UNA CAMBIALE, SE IL POSSESSORE DI QUESTA DOVEVA ACCETTARLO PER NON PERDERE L’AZIONE CAMBIARIA DI REGRESSO.
In tal caso l’ultimo obbligato in via di regresso in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
La previsione offre a tutela del creditore che abbia conseguito il pagamento dell’obbligato insolvente, l’immunità dalla revocatoria ma alla sola condizione che egli, al momento del pagamento, non avesse altra alternativa che perdere l’azione di regresso. 
E’ sottoposta alla revocatoria
– il possessore di cambiali che non sia titolare di azioni cambiarie di regresso 
– il creditore che abbia conseguito il pagamento della somma dopo il protesto o scaduti i termini utili per la sua levata 
– il portatore che abbia ricevuto il pagamento da un obbligato di regresso o dall’avallante dell’obbligato principale 
– il portatore che abbia conseguito il pagamento per conto di un altro possessore privo di azioni di regresso.
Azione di regresso: il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri. 
Art. 69
Atti compiuti tra coniugi 
Ai sensi del nuovo articolo 69 sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stata di insolvenza del coniuge fallito:
gli atti previsti articolo 67 compiuti tra coniugi nel tempo o in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale. 
gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento., ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale. 
La norma non pone accento su alcun periodo sospetto, bensì sul fatto che l’atto sia stato compiuto durante l’esercizio dell’impresa da parte del fallito.
Ciò comporta la possibilità di revoca il termine generale di prescrizione, cioè 5 anni dalla data dell’atto.

Art. 69 bis
Decadenza dall’azione revocatoria 
Le azioni revocatorie ordinaria e fallimentare non possono essere promosse decorsi 3 ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E COMUNQUE DECORSI 5 ANNI DAL COMPIMENTO DELL’ATTO.

ART. 70
EFFETTI DELLA REVOCAZIONE 
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
In sostanza la circostanza della sussistenza di una situazione di interposizione non impedisce la produzione degli effetti della revocatoria nei confronti del destinatario della prestazione, e cioè nei confronti del reale soggetto che aveva disposto a proprio beneficio l’interposizione fiduciaria o aveva disposto la separazione del proprio armonio e si era avvalso di un intermediario specializzato.
Colui che per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
In sede fallimentare non vale la regola prevista per la revocatoria ordinaria in base alla quale le ragioni del terzo sono postergate a quelle del creditore che abbia agito in revocatoria art. 2902., bensì al principio che pone il terzo in concorso sullo stesso piano con gli altri creditori, per realizzare la par condicio. 

Art.2902 
Il creditore ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. 
Il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria , NON PUO’ CONCORRERE SUL RICAVATO DEI BENI CHE SONO STATI OGGETTO DELL’ATTO DICHIARATO INEFFICACE, SE NON DOPO CHE IL CREDITORE E’ STATO SODDISFATTO.

Mi rendo conto che questo non è un corso di diritto ma solo di recupero crediti ma confido nel fatto che i dati qui indicati possano essere utili.
Eravamo rimasti al non spedire raccomandate al moroso per evitare di ricadere nella revocatoria.
Quando è palese la difficoltà del cliente (chi non lo è in questo periodo?) revocare gli affidamenti significa accentuare questa crisi il che produce e accelera la scomparsa del cliente. 
IL PUNTO ORA E’ MOLTO DELICATO: SERVE FARE UN’ANALISI VERAMENTE ACCURATA E IN COSCIENZA SULLA CAPACITA’ DI RESISTENZA E PERMANENZA SUL MERCATO DEL CLIENTE E DELLA SUA DISPONIBILITA’ COME POSSIBILITA’ NEL RISPONDERE ANCHE CON TRANSIAZIONI IMMOBILIARI SE DEL CASO.
INSOMMA UN CLIENTE VA AIUTATO SE CI AIUTA E VA ABBANDONATO SE E’ ANCHE ARROGANTE OLTRE CHE MOROSO.
Questo aspetto non si impara in un corso, deriva dalla sensibilità propria delle persone, qui noi possiamo solleticare questa sensibilità (che non è degli amm.vi ma dei commerciali).
Cercando un’unità di misura che possa dare un’idea di quando entrare in allarme, il superamento del 70-80% del valore affidato a un cliente è un segnale sul quale soffermarsi e chiedersi qualcosa.
Ovviamente questo ragionamento sottende che si sia affidato il cliente!!!!!
Domanda strategica: quando si entra in contatto con un cliente questo è stato affidato?

 BOX 2
Per affidare un cliente serve:
– aprire una scheda cliente
– revisionare ogni 6 mesi la posizione
– annotare i diversi passaggi quantitativi e monetari 
– condividere questa scheda con i commerciali che devono averla in mano quando vanno in visita dal personaggio.

Concludendo il paragrafo sugli accordi di rientro va specificato che:


– molto deriva dalla sensibilità 
– serve una scheda cliente con annessi affidamenti e movimenti
– la scheda cliente va condivisa con i commerciali 
– il comportamento del cliente è paragonabile alle curve di atteggiamento donna-uomo che abbiamo visto nella lezione 2 di questo corso (argomenti tratti dagli insegnamenti di PNL)
– va servito colui che ci viene incontro
– l’80% del raggiungimento dell’affidamento in presenza di insoluti ci deve attivare nel chiederci se proseguire oppure no nel servire il cliente (questo ragionamento non si applica nel commercio al minuto dove il pagamento è in contanti al ritiro merce)
– nella trattativa di rientro vanno utilizzati “atti di creazione di liquidità” del genere assegni bancari post-datati, cambiali, cessione di immobili, terreni e fabbricati quanto comunque che attesti la disponibilità “nel venirsi incontro” senza la quale serve chiudere senza indugio il rapporto.
– Non aver timore di dimezzare il fatturato per evitare insoluti (fare i compiti a casa e capire il punto di pareggio per individuare dove e fino a quando spingere in basso il fatturato per “rintanarsi” affinchè la buriana passi)
– Attenzione a non farsi coinvolgere in procedure fallimentari attraverso l’ormai nota azione di revocatoria.


GLI ACCORDI DI RIENTRO FORMALIZZATI


Sono quelli redatti in base alle reali possibilità del cliente di pagare senza pretendere dei pagamenti ravvicinati e consistenti (tanto vale si prosegue per le vie legali)
Restano da considerare le eventuali fideiussioni a garanzia sempre gradite. 

B) STRATEGIE BANCARIE DI RECUPERO


La banca agisce con:
– modalità tradizionali (quelle che svolgiamo noi tutti ogni giorno nella gestione degli insoluti e dei clienti)
– con passaggio diretto al recupero crediti (tanto le società di factoring sono delle banche)
– all’avvocato (tanto hanno il loro ufficio legale)