Deroga art 2423 comma 4, secondo intervento di riflessione e studio, dopo uno già pubblicato introduttivo sull’intero argomento.

Si è già detto che la DEROGA è facoltativa per chi redige il bilancio e comunque, il luogo di spiegazione, resta la Nota integrativa. 

Elencare i casi in cui sia possibile derogare è veramente difficile.

Ricorrendo all’aiuto delle norme nazionali OIC, (in particolare il numero 11) si declina in concetto di RILEVANZA in riferimento ai destinatari del bilancio. Un concetto già esplorato delle IASB in ambito internazionale. Nasce in questo modo il primo aspetto dei due da considerare in ambito di deroga art 2423.

LA RILEVANZA.

A chi interessa il bilancio? e in particolare che tipo d’interesse deve portare questo personaggio “interessato”? L’OIC 11 ci risponde che l’interesse è riferito ad apportatori di capitale attuali e potenziali

Non basta però un solo e primo criterio, ne serve un secondo che si chiama PARAMETRI SOGLIA. Questi parametri si ricollegano alla RILEVANZA, già esaminata, per dargli un contenuto QUANTITATIVO. Lo spessore quantitativo permette di ragionare in termini di significato e attendibile.

PARAMETRI SOGLIA.

Si tratta ora di stabilire questi parametri soglia adattandoli alle più e diverse realtà aziendali. Significa che non possono esserci parametri uguali per tutti. 

Se questo è vero, serve pre-definire la soglia al di sotto della quale il dato non è rilevante. Ma cos’è “rilevante”? E’ rilevante quell’informazione che omessa o parzialmente comunicata, influenza le decisioni degli utilizzatori attuali e potenziali del bilancio, sia interni sia esterni. 

Gli utilizzatori interni sono gli organi sociali e la dirigenza. Quelli esterni tutti coloro che hanno un interesse verso il bilancio. In lingua anglosassone sI chiamano “stakeholder“.

A questo punto il concetto di parametro soglia si gioca sull’informativa dove sotto lo 0,1% delle vendite, ad esempio e per un certo tipo d’aziende, non è rilevante. Anche i movimenti con i fornitori, se in ambito di società controllate e collegate vanno compensati, azione non possibile al di fuori del bilancio consolidato.

C’è un elenco OIC indicativo e non esaustivo (il 13,15,16, 19 e 20) che elenca una serie di casi non rilevanti. Ad esempio la società quotata che non applica il costo ammortizzato.

Termina qui lo studio sulla deroga art 2423 comma 4.